Normative risparmio energetico
Col Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, sono state modificate le norme che regolano la detrazione fiscale in caso di miglioramento energetico o ristrutturazione, passando dal 55% al 65% per il miglioramento della prestazione energetica e restando al 50% per le ristrutturazioni edilizie, aggiungendo a quest' ultima la possibilità di detrarre anche mobili ed elettrodomestici in classe A+.
Di seguito una breve spiegazione:
informiamo
che nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, è stato
pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63, recante «Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale».
Rispetto
al testo in uscita dal Consiglio dei Ministri dello scorso 31 maggio,
l’applicabilità della detrazione maggiorata per l’efficienza energetica,
pari al 65%, è stata anticipata al 6 giugno 2013, data di entrata in
vigore del D.L. 63/2013 (nella precedente versione del Provvedimento,
l’agevolazione era prevista per le spese sostenute a partire dal 1°
luglio 2013).
Il D.L. 63/2013 è in attesa di iniziare l’iter parlamentare per la relativa conversione in legge (atto 783/S).
Risparmio energetico - Proroga e potenziamento della detrazione del 55%
Come già anticipato, l’art.14 del D.L. 63/2013 prevede:
- la
proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applica nella misura del 65%
per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione
degli interventi di:
- sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- la
proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applica nella misura del 65%
per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt.
1117 e 1117-bis Cod. civ.)[1] o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Restano
ferme le modalità operative del beneficio attualmente vigenti. Sul
tema, si riporta uno schema riepilogativo relativo all’applicabilità
della detrazione a seconda delle diverse tipologie di interventi
realizzati, differenziata a seconda del momento di sostenimento delle
spese.
Detrazione del 50% - Proroga per le ristrutturazioni ed estensione ai mobili
L’art.16
del D.L. 63/2013, in corso di conversione in legge, prevede, altresì,
per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2013:
- la proroga della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni (cd. 36%)[2], che si applicherà nella misura “potenziata” del 50%, secondo le modalità operative già in vigore;
- l’estensione
della detrazione IRPEF anche all’acquisto dei mobili finalizzati
all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione, nella misura del
50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro.
Messa in sicurezza degli edifici esistenti – Applicabilità delle detrazioni
Sotto
tale profilo, l’art.15 del D.L. 63/2013 riconosce l’applicabilità delle
detrazioni potenziate (65% per il risparmio energetico e 50% per le
ristrutturazioni edilizie), con le rispettive scadenze temporali, anche
per gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici
esistenti, nell’attesa che, in materia, vengano definite misure ed
incentivi selettivi di carattere strutturale, volti, altresì, al
miglioramento del rendimento energetico degli edifici.